Canone RAI
Chi è tenuto a pagare il Canone RAI?
E’ tenuto al pagamento del canone TV chiunque detenga un apparecchio televisivo.
Il canone è dovuto una sola volta in relazione a tutti gli apparecchi detenuti dai componenti della stessa famiglia anagrafica, indipendentemente dal numero di abitazioni in cui sono presenti gli apparecchi tv.
L'utenza elettrica fa presumere la detenzione di un apparecchio TV ricevente?
Sì, dal 1° gennaio 2016, la detenzione di un apparecchio si presume nei confronti dei titolari di utenza di fornitura elettrica ad uso domestico residente e il canone viene addebitato nelle fatture per la fornitura di energia elettrica e non più mediante bollettino postale.
Se in una famiglia uno dei due coniugi, ad esempio la moglie, ha sempre pagato l'abbonamento tv mediante bollettino postale mentre l’utenza elettrica residenziale è invece intestata all’altro coniuge, ad esempio il marito, chi deve pagare il canone?
Se marito e moglie appartengono alla medesima famiglia anagrafica, il canone è dovuto una sola volta. Il canone sarà addebitato solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica intestata al marito e l'Agenzia delle entrate procederà alla voltura del canone di abbonamento nei confronti del marito. Nessuna dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dalla moglie o dal marito.
Se non possiedo apparecchi televisivi, ma sono titolare di utenza elettrica residente, cosa devo fare per non pagare il canone TV?
In questo caso è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva di non detenzione, pubblicata sui siti www.agenziaentrate.gov.it e www.canone.rai.it. Tale dichiarazione ha validità annuale.
Tale dichiarazione non deve essere presentata al proprio fornitore di energia elettrica.
Se possiedo apparecchi televisivi, ma non sono titolare di utenza elettrica residente, cosa devo fare per pagare il canone TV?
In questo caso il canone deve essere versato con il modello F24 entro il 31 gennaio di ogni anno.
Ritengo che l’addebito del canone nella fattura elettrica non sia corretto. Cosa devo fare?
Se si ritiene che l’addebito del canone nella fattura elettrica non sia corretto è possibile il pagamento della sola quota energia. L’Agenzia delle entrate effettuerà successivamente riscontri sulle singole posizioni.
Se, invece, è stato già effettuato il pagamento della fattura, si potrà richiedere il rimborso del canone TV con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 agosto 2016.
Ho ricevuto la fattura elettrica senza l’addebito del canone TV. Cosa devo fare?
Dal 2016 il canone è addebitato sull’utenza elettrica di tipo domestico residenziale. In caso di mancato addebito, occorre verificare con la propria impresa elettrica il tipo di contratto e controllare se il canone viene addebitato nella bolletta successiva. In caso contrario, l’importo dovuto deve essere versato utilizzando il modello F24. I codici tributo da inserire nel modello sono: “TVRI” (per rinnovo abbonamento); “TVNA” (per nuovo abbonamento).
Ho attivato una nuova utenza elettrica: da quando è addebitato il canone?
Il canone è addebitato dal mese di attivazione della fornitura. L’addebito avverrà nella prima fattura elettrica utile, dove saranno addebitate le rate già scadute.
Ho disattivato una utenza elettrica residente in corso d’anno e non attiverò alcuna nuova utenza elettrica residente nel corso dello stesso anno. Nella fattura a conguaglio mi verranno addebitate tutte le rate di canone mancanti sino a fine anno?
No. La somma residua dovrà essere corrisposta direttamente dal contribuente mediante pagamento con il modello F24.
Ho volturato l’utenza elettrica ad un terzo, e non ne attiverò una nuova entro la fine dell’anno: come potrò pagare la somma corrispondente alle rate mancanti per coprire il canone annuo?
La somma residua dovrà essere corrisposta direttamente dal contribuente mediante pagamento con il modello F24.
Nella fattura di gennaio mi è stata addebitata una somma superiore alla rata di canone relativa al mese di gennaio. Come mai?
Nel caso in cui l’attivazione dell’utenza elettrica sia avvenuta successivamente al 30 settembre dell’anno precedente le rate dovute da ottobre a dicembre vengono addebitate nella prima fattura dell'anno successivo.
Ho attivato una utenza elettrica residente per una nuova abitazione, ed al contempo ho variato l’utenza relativa alla vecchia abitazione, divenuta seconda casa, da “residente” a “non residente”. Il canone mi verrà addebitato su entrambe?
No, perché per ogni contribuente il canone è addebitato una sola volta e l’addebito non riguarda le utenze elettriche domestiche non residenti.
Chi può presentare l’istanza di rimborso del canone TV addebitato nella bolletta elettrica?
L’istanza di rimborso del canone TV addebitato nella bolletta elettrica può essere presentata dal titolare dell’utenza elettrica o dai suoi eredi.
Come si presenta l’istanza di rimborso del canone TV addebitato nella bolletta elettrica?
L’istanza può essere presentata telematicamente dal titolare dell’utenza elettrica, dai suoi eredi o dagli intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione web. In alternativa, l'istanza di rimborso può essere presentata, insieme alla copia di un valido documento di riconoscimento, a mezzo del servizio postale con raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale 1 di Torino - Ufficio di Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
Tale istanza non deve essere presentata al proprio fornitore di energia elettrica.
Dove trovo il modello di istanza di rimborso del canone TV addebitato nella bolletta elettrica?
Il modello è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e della RAI www.canone.rai.it
Chi verifica i presupposti della richiesta di rimborso?
La verifica dei presupposti è effettuata dall'Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV